01.12.2013 – Il gol della vita: mancanza di controlli sanitari o tragica fatalità?

Abbiamo ancora nella mente le immagini della tragica scomparsa del giocatore del Livorno Piermario Morosini che a poco più di un anno di distanza un altro giovanissimo ragazzo perde la vita su un campo da calcio. Questa volta però non si tratta di un calciatore professionista militante nei massimi campionati e sottoposto a frequenti controlli medici, bensì di un calciatore in erba durante una partita del campionato giovanile.

Per la cronaca, il fatto è avvenuto il 24 Novembre scorso, nel corso della partita tra la squadra di Foiano e la ‘Amiata’ di Abbadia. Il giovane 14enne Matteo Roghi, dopo 90 minuti di corsa, lungo il campo da gioco, ha fatto in tempo a segnare il prezioso gol del pareggio, quindi ad esultare e si è accasciato a terra. È morto stroncato da un malore sul terreno di gioco e a nulla è servito l’intervento immediato dei sanitari del vicinissimo ospedale ed i tentativi di rianimarlo con il defibrillatore.

Purtroppo questa vicenda non è la prima volta che accade, infatti, la stessa società aretina del Foiano è già stata segnata da un lutto simile: nel 2007 a rimanere fulminato in campo da un malore fu Teddy Bartoli, appena 22 anni. Ma ancora più recente, il 17 giugno 2013, si ricorda la scomparsa di Raffaele Polidori, 18 anni, giocava nel Real Castrocaro in terza categoria, stroncato anche lui da un improvviso malore mentre giocava a Bussecchio. Tragedie queste che lasciano il magone in gola, in quanto si tratta di giovanissimi ragazzi che muoiono facendo ciò che più di tutto amano fare, ossia giocare a calcio. Il dubbio che può pervenire è se queste morti siano tragiche fatalità oppure causa di una carente normativa sanitaria?

Nel nostro Paese, la prima legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive risale al 1950, legge 28 Gennaio 1950 n. 1055. Nel 1982 venne poi emanato il D.M.18 Febbraio 1982 con norme integrative del D.M. 28 Febbraio 1983, “Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non agonistica”.

Nel 1996 il Ministero della Sanità, per uniformare il comportamento delle Regioni, ha emanato la circolare 18 Marzo 1996 n. 5004, “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica”. Di recente, il Ministro della Salute, in concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, ha emanato il D.M. 24 Aprile 2013, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. Tale decreto, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale ha previsto garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Inoltre, tiene distinte l’attività sportiva amatoriale da quella non agonistica, definendo la prima come l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi; mentre definisce attività sportiva non agonistica, quella praticata dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; quelle attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; quelle che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Dopodiché prevede che i praticanti attività sportive amatoriali devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria; mentre non sono tenuti all’obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Sempre secondo Decreto, chi esercita, invece, l’attività sportiva in modo non agonistico, dovrà sottoporsi a controllo medico annuale, il cui risultato determina l’idoneità alla pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito.

Tralasciando le norme a tutela di coloro che svolgono attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva nonché tutta la specifica normativa prevista dalla L.91/81 a tutela degli sportivi professionisti, possiamo di certo constatare che la legislazione italiana sull’attività di prevenzione dei calciatori, ma di tutti gli sportivi, non sia carente, e che quindi, il dubbio sulla presenza di una tutela degli sportivi, sembrerebbe doversi escludere. Ma, allora, perché queste morti bianche? Vi è purtroppo chi sospetta una certa leggerezza in alcuni controlli sopratutto nei confronti dei giocatori più dotati e talentuosi. Aldilà di tali supposizioni, non resta che prendere atto di questi tragici accadimenti e far sì che episodi come quello successo in Toscana possano non ripetersi più in futuro.

Leave a Comment