10.01.2014 – Il caso Petkovic: licenziamento per giusta o ingiusta causa?
In casa Lazio è stato un Natale ed un inizio anno molto tormentato per via del contratto firmato il 23 dicembre 2013 dall’oramai ex allenatore Vladimir Petkovic che lo vedrà alla guida della Nazionale Svizzera dal primo luglio 2014 al 31 dicembre 2015 (con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2016 in caso di qualificazione all’Europeo).
Il Club biancoceleste non ha preso bene la notizia ed il patron Lotito sperava che sia per questa nomina e sia per l’andamento poco proficuo della squadra, il tecnico bosniaco potesse dimettersi, in modo da poter risparmiare qualcosa, senza doverlo pagare fino al 30 giugno, cosa che però non avvenne. La società laziale aveva fatto pervenire al tecnico, al suo secondo Maniconi ed al preparatore Rongoni, una lettera di contestazione in cui si motivava la sospensione degli stessi, a causa dell’accordo raggiunto da Petkovic e quindi per non aver rifiutato il ruolo di c.t. della Nazionale Svizzera.
Per evitare di portare in tribunale la controversia il club aveva proposto inizialmente all’allenatore Petkovic ed ai suoi due collaboratori, una “buona uscita” che è stata successivamente respinta. Si è aperta così una vera e propria guerra legale.
Infatti, giorno 4 gennaio la S.S. Lazio s.p.a. ha comunicato “di aver risolto per giusta causa il contratto di lavoro sportivo con i sig.ri Vladimir Petkovic, Antonio Manicone e Paolo Rongoni, a conclusione di un procedimento disciplinare promosso con regolare contestazione di addebiti e giustificazioni presentate dagli interessati. I fatti accaduti hanno determinato la cessazione del vincolo fiduciario che costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro“. L’avvocato Paco D’Onofrio, legale del tecnico bosniaco Vladimir Petkovic, avrà 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento e nel frattempo ha dichiarato: “consideriamo il licenziamento ingiusto e illegittimo perché non è stata mai violata alcuna regola e non è un caso che nella lettera di contestazione non viene citata la norma violata. Si accusa al mister di aver omesso di comunicare la sua firma al contratto che lo legherà alla Nazionale Svizzera da luglio prossimo, quando lo stesso Petkovic aveva firmato il 23 dicembre, contrariamente a quanto la Lazio sostiene, e ha subito avvertito il presidente Lotito. Nell’incontro avvenuto ieri presso gli studi legali del patron, a Villa San Sebastiano a Roma per correttezza abbiamo portato proprio quel contratto firmato con la Federazione elvetica e abbiamo dimostrato come, data e firme, siano del 23 dicembre. Registriamo con sollievo e sorriso, che l’Associazione Italiana degli Allenatori ha rilevato che la condotta di Petkovic è stata conforme al regolamento e per questo si è schierata al suo fianco. Questo licenziamento è ingiusto e pretestuoso, se la società voleva, doveva esonerare Petkovic. In un passaggio del licenziamento, si imputa a Petkovic di aver creato un clima di sfiducia all’interno dello spogliatoio. Ma quale sfiducia? E’ tutto falso, e prova ne è il fatto che in queste ore sono stati diversi gli attestati di stima, che diversi giocatori tra i più rappresentativi dello spogliatoio, hanno recapitato personalmente a Petkovic, per il momento delicato che sta vivendo e per quanto fatto durante il lavoro svolto con loro. Il mister è profondamente amareggiato da quanto successo, aveva un progetto che voleva portare a buon fine. Augura alla squadra e ai tifosi un eccellente finale di campionato e di tornare a vincere a partire dal match con l’Inter“.
La risposta del legale della società biancoceleste Gianmichele Gentile non si è fatta attendere: “Vladimir Petkovic ha violato sia le norme federali che quelle dello statuto dei lavoratori, da qui il licenziamento. Petkovic e i suoi collaboratori, una volta che erano sorte le voci di trattative con la Svizzera per il loro ingaggio, davanti alle richieste della stampa e della società, hanno negato l’esistenza di queste trattative. Questo comportamento ha violato il principio della fiducia che ci deve essere fra la società e i suoi dipendenti. C’è stato il tentativo di trovare una soluzione concordata, ma la via del tribunale potrebbe ancora essere evitata. Auspico ancora una soluzione non conflittuale. Mi auguro che il senso di responsabilità del mister lo porti ad avere considerazione anche per questo aspetto. La Lazio ha le porte aperte“.
Analizzata la questione possiamo rilevare alcune disposizioni provenienti sia dalla Legge 23 marzo 1981 n°91 che dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che ci consentono di comprendere chi è l’allenatore, quali doveri,obblighi ha e che tipo di rapporto sussiste con la società di appartenenza. La legge 91/81, all’art. 2, intitolato “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti“, include tra gli sportivi professionisti gli allenatori sancendo che “ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità“. All’art. 4, della stesa legge, invece, dal titolo “Disciplina del lavoro subordinato sportivo“, prevede che “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230. L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali“.
Quindi l’allenatore così come un atleta è uno sportivo professionista, rientrante nella categoria del lavoratore subordinato e quindi è tenuto a seguire ed a rispettare le direttive provenienti dal datore di lavoro. Mentre il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC all’art 1, comma 1, stabilisce che: “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ed al comma 6 prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si applicano una serie di sanzioni, graduate secondo il numero e l’entità delle infrazioni, che vanno dall’ammonizione, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, alla squalifica per una o più giornate di gara, alla squalifica a tempo determinato, al divieto di accedere agli impianti sportivi, alla inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale estensione in ambito UEFA e FIFA“. Ciò per quanto attiene agli obblighi e, in caso di violazione di questi ultimi, alle conseguenti sanzioni disciplinari.
Quindi, a quel che sembra, la Lazio procederebbe al licenziamento per giusta causa dell’allenatore Petkovic, non solo e non tanto per il protrarsi dei risultati negativi della squadra, bensì perché sarebbe venuto meno a quei doveri di correttezza( art. 1175 c.c.), buona fede( art. 1375 c.c.) e di lealtà nei confronti della società stessa, impostagli dal contratto di lavoro sportivo, nonché all’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro( art. 2105 c.c.) avendo l’allenatore stipulato un accordo con la Federazione elvetica, accordo sottoscritto ben prima della scadenza naturale del contratto in essere con la Società (30 giungo 2014) e sempre da quanto si evince dalle dichiarazioni dei legali biancocelesti, per non aver messo al corrente la Società stessa delle trattative intercorse con la predetta Federazione e, anzi, avendole sempre negate e smentite.
E’ opportuno rilevare che un licenziamento intimato per giusta causa e, come nella fattispecie, per comportamenti sleali, scorretti, infedeli, ove ritenuto non sorretto da tale causa, esporrebbe il datore di lavoro all’accoglimento di una eventuale richiesta, in via riconvenzionale, del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da quello che, nel gergo tecnico-giuridico, si definisce “licenziamento ingiurioso”, in quanto lesivo della dignità ed onorabilità del lavoratore stesso. Naturalmente i fatti, nella loro effettiva realtà, dovranno essere accertati, nel contraddittorio tra le parti, in sede arbitrale o in sede giudiziaria e quindi rimarremo in attesa degli ulteriori sviluppi.